STATUTO FONDAZIONE PER L’AGRICOLTURA F.LLI NAVARRA
Art.1 Origine
La Fondazione F.11i Gustavo e Severino Navarra trae origine dal lascito fatto con testamento olografo 4 Febbraio 1907 (pubblicato il 14 Maggio 1921 con rogito del notaio Leziroli di Ferrara) dal Cav. Severino Navarra fu Alessandro, deceduto in Gualdo il 12 Maggio 1921.
La Fondazione è stata, eretta in Ente Morale con decreto 8 Marzo 1923 n.726 ed assume la denominazione "Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra": è dotata di un patrimonio rappresentato da beni rustici e da valori costituenti il compendio dell'eredità relitta del Cav. Severino Navarra ed ha sede in Ferrara.
Art. 2 Scopi della Fondazione
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone nel rispetto dei principi che la ispirano ed in osservanza dell'atto fondativo, i seguenti scopi in ordine di priorità:
- Contribuire al sostegno dell'Istituto di Stato per l'Agricoltura “F.lli Navarra” creato con D.P.R. 30/9/1961 n. 1964 e/o di altro istituto scolastico avente sempre finalità di istruzione nel settore dell'agricoltura;
- Contribuire alla formazione di adeguate professionalità nel campo delle attività agricole e collaterali, ivi compresa ogni attività di orientamento, qualificazione professionale ed inserimento lavorativo, anche in collaborazione con Università, Enti pubblici e privati di formazione e ricerca.
- Promuovere nel territorio ferrarese in ogni forma e con adeguate iniziative, la cultura e l’innovazione nel settore agricolo, la salvaguardia della tipicità e delle sue tradizioni e il rispetto per l’ambiente.
- Promuovere una coerente coevoluzione di nuove tecnologie e nuove forme organizzative e di governance nell’agricoltura.
Art. 3 Oggetto della Fondazione
La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi statutari sia mediante la gestione delle rendite del patrimonio fondiario, sia con la conduzione diretta dei fondi agricoli e degli altri immobili ed ogni altra attività di carattere accessorio connessa. Patrimonio che è costituito principalmente da fondi agricoli ed altri immobili che la Fondazione potrà anche valorizzare, cedere, locare a terzi così come acquistare.
Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione potrà inoltre dare impulso allo svolgimento di ricerche nel settore agricolo, agroindustriale, tecnico-economico, delle biotecnologie e del turismo ambientale, anche mediante lo svolgimento e la realizzazione di progetti, studi ed elaborati in genere, sia su iniziativa propria che partecipando ad iniziative promosse da terzi, con particolare attenzione a quelle volte alla promozione e allo sviluppo dell'economia locale e alla sostenibilità ambientale.
La Fondazione potrà costituire e/o avere partecipazione in Enti e soggetti aventi finalità analoghe e complementari a quelle proprie e potrà realizzare interventi a favore di altre istituzioni od organizzazioni aventi scopi analoghi e complementari al proprio, coerenti con i propri principi ispiratori. Potrà accettare contribuzioni, elargizioni, donazioni ecc. secondo le modalità indicate dal codice civile.
L'Ente potrà infine organizzare ogni iniziativa idonea alla promozione dei propri scopi istituzionali e alla divulgazione e valorizzazione dei risultati conseguiti.
Art. 4 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal denaro e dai beni mobili ed immobili donati dai Fondatori all'atto della costituzione;
- dalle elargizioni disposte da Enti o da privati che pervengono anche successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono anche successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- dalle somme prelevate dai risultati di bilancio che il Consiglio di amministrazione, disponga di destinare ad incremento del patrimonio.
Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:
- dal reddito dei beni mobili ed immobili donati dai Fondatori o successivamente acquisiti a qualsiasi titolo dalla Fondazione;
- dalle entrate derivanti dalla conduzione diretta dei terreni di proprietà o condotti in affitto;
- dalle somme che comunque e da chiunque perverranno alla Fondazione per acquisti, eredità, legati, donazioni ed oblazioni in genere;
- dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, ad opera di Ministeri, Regioni, Comuni, Enti ed Istituzioni della Unione Europea o da Enti pubblici in genere;
- dagli eventuali realizzi e/o riconversioni del patrimonio istituzionale;
- da ogni altra fonte finanziaria, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo proveniente.
I beni vanno iscritti nei registri di competenza o negli inventari secondo le disposizioni di legge.
Art. 5 Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da sette membri. La nomina dei membri del Consiglio è riservata rispettivamente: al Prefetto di Ferrara, al Presidente della Provincia di Ferrara, al Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, al Rettore della Università degli Studi di Ferrara, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali di Ferrara ed uno di concerto fra l'Associazione Laureati in Scienze Agrarie della Provincia di Ferrara, il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Ferrara e il Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Ferrara, tra persone competenti e qualificate.
Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio. I Consiglieri non potranno detenere la carica per più di due mandati triennali consecutivi. Su invito, alle sedute del consiglio di amministrazione, potrà partecipare il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Stato per l'Agricoltura "F.11i Navarra", senza diritto di voto.
Art. 6 Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni ed è nominato, contestualmente al Consiglio, dall’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA tra cittadini esperti in problemi di economia agricola, formazione e ricerca agroindustriale ferrarese in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art 2135 del Codice Civile e che abbiano conseguito laurea in scienze e tecnologie agrarie o altra equiparata, oppure in possesso di diploma quinquennale presso gli Istituti Agrari.
Il Presidente rappresenta la Fondazione, anche in giudizio, convoca il Consiglio di amministrazione, attende all'esecuzione delle deliberazioni di esso, provvede al buon andamento dell'Ente ed adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti reclamati dalla necessità, salvo riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi in breve termine.
Il Presidente non potrà detenere la carica per più di due mandati triennali consecutivi.
Fra i membri del consiglio il Presidente nomina un Vice presidente che opererà in caso di sua assenza o di impedimento.
Art. 7 Compiti del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e provvede alla amministrazione della Fondazione; approva il bilancio preventivo, il consuntivo, il bilancio sociale o la relazione di missione della Fondazione medesima; promuove, quando occorrono, le modifiche dello statuto; stipula convenzioni od accordi fra la Fondazione e gli Enti pubblici e privati di cui all'art. 2 del presente Statuto; redige i regolamenti interni, ivi compreso l'organigramma del personale, delibera in ordine alle assunzioni e risoluzioni dei rapporti di lavoro, in ordine ad incarichi professionali e anche eventualmente all’interno del consiglio stesso e delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione.
Il Consiglio di mministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede. La convocazione dovrà essere fatta, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data prefissata. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo.
In via straordinaria il Consiglio di Amministrazione si riunirà, anche ad horas, in caso di comprovata urgenza, mediante convocazione attraverso posta elettronica.
Art. 8 Revisore contabile
La Fondazione può dotarsi di un revisore contabile ex art. 2409 bis c.c., il quale dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile una sola volta e presenzia alle riunioni del Consiglio.
Art. 9
Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme del codice civile.